Come strumento per contrastare l’evasione fiscale proveniente dagli Stati Uniti, il Dipartimento del Tesoro (il “Tesoro”) e l’Internal Revenue Service statunitense (“IRS”) hanno unito le forze e nel 2010 hanno introdotto la normativa “FATCA” (Foreign Account Tax Compliance Act), entrata in vigore il 30 giugno 2014.
Attraverso la stipula di una serie di accordi intergovernativi (“IGA”) tra gli Stati Uniti e giurisdizioni terze, aventi per oggetto l’attuazione della normativa FATCA, questa è diventata parte delle leggi locali delle giurisdizioni interessate. Il 14 febbraio 2013 la Svizzera e gli Stati Uniti (gli “USA”) hanno sottoscritto uno dei suddetti IGA, entrato in vigore il 30 giugno 2014.
La normativa FATCA prevede la trasmissione di informazioni oltre i confini nazionali da banche non statunitensi direttamente all’IRS (IGA Modello 2) o indirettamente attraverso le proprie autorità fiscali (IGA Modello 1) per tutti i conti non statunitensi detenuti da Soggetti statunitensi, al fine di evitare che questi ultimi utilizzino istituti finanziari e altre organizzazioni finanziarie non statunitensi per eludere la tassazione negli Stati Uniti sui rispettivi redditi e attivi.
La normativa FATCA prevede procedure rigorose che devono essere seguite dagli istituti finanziari non statunitensi al fine di raccogliere, e se necessario, trasmettere direttamente o indirettamente le suddette informazioni fiscali all’IRS.
Poiché la Svizzera ha sottoscritto un IGA Modello 2, gli istituti finanziari svizzeri sono tenuti alla trasmissione diretta di informazioni.
In qualità di istituto finanziario, Swissquote Bank SA (di seguito “la Banca” o “noi”) è tenuta a raccogliere alcune informazioni fiscali che riguardano la propria clientela. Laddove accertiamo che il cliente è un Soggetto statunitense, sarà nostro dovere trasmettere direttamente alcune informazioni sul tuo conto (vedi D11 per maggiori informazioni) all’IRS con frequenza annuale.
Come menzionato nella D1, tali informazioni fiscali saranno trasmesse ai sensi dell’IGA stipulato tra la Svizzera e gli Stati Uniti. Tuttavia, occorre notare che la normativa FATCA non prevede alcuna imposta preventiva (trattandosi unicamente di un processo di trasmissione di informazioni), salvo in rari casi specifici.
Più di 110 giurisdizioni sono già conformi alla normativa FATCA, tra cui tutti i principali poli finanziari.
Per un elenco completo delle giurisdizioni che soddisfano o si sono impegnate a soddisfare i requisiti della normativa FATCA, unitamente ai dettagli sulle date in cui hanno iniziato o inizieranno a trasmettere informazioni, consulta il Treasury FATCA Resource Center.
In Svizzera la normativa FATCA è entrata in vigore il 30 giugno 2014 e le prime informazioni (relative all’anno solare 2014) sono state trasmesse nel 2015.
Tutti gli istituti finanziari esteri (FFI), tra cui banche, broker, compagnie assicurative e società di gestione patrimoniale non statunitensi, delle giurisdizioni aderenti (vedi D3 per maggiori informazioni) sono tenuti a conformarsi alla normativa FATCA.
La normativa FATCA riguarda sia singoli individui sia entità (tra cui trust, fondazioni, partenariati o società) considerati Soggetti statunitensi ai fini della tassazione negli Stati Uniti, nonché alcune entità controllate da titolari considerati Soggetti statunitensi (i “Soggetti controllanti”). Per quanto riguarda le entità, occorre determinare la loro classificazione ai fini della normativa SAI (Istituto finanziario, Entità non finanziaria attiva o Entità non finanziaria passiva), nel rispetto di rigorosi criteri stabiliti dalle norme FATCA.
Per i conti aperti entro il 30 giugno 2014 (un “Conto preesistente”), esamineremo le informazioni presenti nei registri della Banca e ti contatteremo per richiedere maggiori dettagli unicamente qualora non disponessimo di determinate informazioni o in caso di dubbi sul tuo status FATCA.
Per i conti aperti a partire dal 1° luglio 2014 (un “Nuovo conto”), tutte le informazioni necessarie vengono raccolte al momento dell’apertura del conto.
Se richiedi l’apertura di un Nuovo conto a partire dal 1° luglio 2014, ma non fornisci alla Banca le informazioni richieste ai sensi della normativa FATCA, la Banca rifiuterà di procedere con l’apertura del Nuovo conto.
Se sei titolare di un Conto preesistente, ossia aperto il 30 giugno 2014 o prima di tale data, e non ci fornisci le informazioni aggiuntive eventualmente richieste per determinare il tuo status FATCA, il tuo conto verrà classificato come Conto senza dichiarazione di consenso e potremmo dover trasmettere all’IRS informazioni sul suddetto conto qualora ci giungano informazioni tali da farci ritenere ragionevolmente che potresti essere un Soggetto statunitense (vedi D7 per maggiori informazioni). Pertanto, ti consigliamo caldamente di fornirci tempestivamente tutte le informazioni eventualmente richieste, così da evitare che le tue informazioni vengano trasmesse erroneamente ai sensi della normativa FATCA.
Inoltre, verranno addebitate delle spese per anno e per conto. Infine, la Banca potrebbe anche dover bloccare e/o richiedere la chiusura del conto.
Se sei considerato/a un Soggetto statunitense ai fini fiscali negli Stati Uniti, le informazioni relative al tuo conto saranno trasmesse all’IRS.
Ove richiesto, le informazioni trasmesse all’IRS ai sensi della normativa FATCA includono quanto segue, a seconda della tua classificazione FATCA:
Sì.
Sì, informazioni relative al tuo conto saranno trasmesse nell’anno successivo a quello in corso, anche se lo chiudi ora o in seguito.
Ogni anno, finché sei considerato/a Soggetto statunitense, a meno che non decidi di chiudere il conto. In quest’ultimo caso, informazioni relative al conto saranno trasmesse unicamente nell’anno successivo alla sua chiusura.
È necessario tenerci al corrente di qualsiasi cambiamento della tua situazione che possa avere un impatto sulle informazioni da trasmettere ai sensi della normativa FATCA. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, rientrano in questa casistica (i) qualsiasi modifica della tua residenza o nazionalità, (ii) qualsiasi modifica del tuo Numero di identificazione fiscale (NIF) e (iii), nel caso di un’entità, qualsiasi modifica dei Soggetti controllanti o qualsiasi modifica della residenza o della nazionalità di qualsiasi Soggetto controllante.
Faremo il possibile per informare la nostra clientela prima della prima trasmissione delle informazioni relative al/ai loro conto/i ai sensi della normativa FATCA.
Sì, è possibile richiedere una dichiarazione recante le informazioni dettagliate trasmesse dalla Banca all’IRS. Tale dichiarazione viene rilasciata a fronte di un costo di CHF 20 e solo in seguito all’effettiva trasmissione, ossia dopo il 31 luglio di ogni anno.
La dichiarazione FATCA non può essere ricondotta all’estratto fiscale o al rendiconto di portafoglio, poiché i principi impiegati per produrre i tre documenti sono diversi. La dichiarazione FATCA rappresenta un valore indicativo degli attivi del cliente (ossia il valore lordo degli attivi alla fine dell’anno solare (titoli e contanti), l’importo lordo di tutte le vendite e di tutti i rimborsi e il reddito lordo percepito durante l’anno in questione) ed è utilizzata dall’IRS unicamente come indicazione della situazione del cliente. Di conseguenza non può essere utilizzata per calcolare l’importo delle tasse da pagare.
In generale, le informazioni trasmesse possono essere rese disponibili solo all’IRS e possono essere utilizzate solo a fini fiscali.
La protezione e la riservatezza dei dati sono una parte fondamentale della normativa FATCA. Esistono regole dettagliate che richiedono la predisposizione di solidi meccanismi di protezione dei dati prima che la Svizzera stipuli un IGA con gli Stati Uniti. Inoltre, la Banca non è autorizzata a divulgare le informazioni ricevute a qualsiasi istituto finanziario o amministrazione pubblica locale estera; le informazioni possono essere utilizzate solo a fini fiscali. Tuttavia, potrebbe essere richiesto alla Banca di condividere alcune informazioni con l’Amministrazione federale delle contribuzioni (l’”AFC”) su richiesta.
Rispetteremo la privacy dei tuoi dati. Divulgheremo le tue informazioni FATCA solo se necessario per legge.
La normativa FATCA non pregiudica il funzionamento dello standard SAI perché i due regimi operano contemporaneamente.
Ulteriori informazioni sulla normativa FATCA sono disponibili sui seguenti siti web: